ART. 47 COMMA 3 - REG. N. 5 ISVAP DEL 16/10/2006

Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi:

  1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità , intestati o girati all'impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità ;
  2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al punto precedente.

Agli intermediari è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita, di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto.

Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto, il divieto riguarda i premi di importo superiore a cinquecento euro annui per ciascun contratto. Il divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.